La Commissione Europea ha pubblicato il 7 aprile 2016 ed in data 25 aprile 2016 le versioni finali dei documenti della Direttiva Delegata e del Regolamento Delegato ai sensi della Direttiva MiFID II.
La Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) prevede l’obbligo di fornire alla clientela un’informativa, precisa e strutturata, in tempo utile prima dell’esecuzione della transazione o prima che il cliente risulti obbligato dalla sottoscrizione di un contratto.
L’informativa si divide in due tipologie, la prima è un’informativa precontrattuale consegnata ex-ante l’apertura del rapporto, la seconda è un’informativa operazione per operazione.
Ma quale tipo di informativa è da consegnare operazione per operazione al cliente?
Informativa operazione per operazione
Informativa sulla valutazione di adeguatezza
Secondo l’Art. 25 comma 2 della Mifid II, l’impresa è tenuta a raccogliere preventivamente dal cliente le seguenti informazioni per valutare l’adeguatezza dello strumento finanziario/servizio di investimento:
- conoscenza ed esperienza in materia di investimenti;
- situazione finanziaria, compresa la capacità di sostenere le perdite;
- obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
L’impresa di investimento nel fornire il servizio di consulenza ha l’obbligo di consegnare ai clienti, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata, come definito dall’Art. 25 comma 6 della MiFID II. Il servizio fornito deve essere adeguato al cliente in base a:
- altre caratteristiche
- obiettivi;
- preferenze.
Informativa sulla valutazione di appropriatezza
Nella prestazione di un servizio di investimento diverso dalla consulenza e dalla gestione di portafoglio, l’impresa è tenuta a richiedere al proprio cliente di fornire le informazioni in merito alla propria esperienza e alle proprie conoscenze, al fine di poter valutare l’appropriatezza del servizio o del prodotto considerato, sulla base ad esempio su:
- settore attività lavorativa,
- titolo di studio,
- conoscenza del settore finanziario
L’impresa è tenuta ad avvisare il cliente qualora ritenga che il servizio/prodotto non sia appropriato come previsto dall’Art. 25 comma 3 della MiFID II e dall’Art. 56 comma 2 Regolamento Delegato. Se il cliente non fornisce le informazioni o risultino non sufficienti, l’impresa deve esplicitare l’impossibilità di valutare l’appropriatezza del servizio/prodotto considerato.
Informativa su costi e oneri
L’impresa di investimento deve fornire alla clientela le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi all’operazione, inclusi quelli relative ai servizi d’investimento accessori, come previsto dall’Art. 24 comma 4 lettera c) della Mifid II e dall’Art. 50 del Regolamento Delegato. In particolare, devono essere esplicitate:
- le informazioni relative sia ai servizi di investimento sia ai servizi accessori;
- il costo della consulenza, se rilevante;
- le modalità di pagamento, includendo anche pagamenti verso terzi.
È necessario a questo riguardo valutare l’evoluzione normativa in tema di PRIIPs.
Informativa per operazioni eseguite in conflitto di interesse
Nel caso in cui i requisiti amministrativi ed organizzativi predisposti dall’impresa di investimento per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse non garantiscano un’adeguata tutela del cliente, l’impresa è tenuta ad informare il cliente della possibilità di incorrere in conflitti di interesse su supporto durevole, comunicando:
- natura del conflitto,
- fonte del conflitto,
- rischio correlato,
- attività correttive poste in essere dall’intermediario,
secondo quanto dettato dall’Art. 23 della Mifid II e dall’Art. 34 comma 4 del Regolamento Delegato.
Informativa sugli incentivi
L’impresa di investimento è tenuta a comunicare chiaramente al cliente esistenza, natura ed importo di onorari, commissioni o benefici non monetari, pagati o percepiti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio da parte di un soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto.
L’Art. 24 comma 9 della MiFID II e l’Art 11 comma 5 della Direttiva Delegata prevedono inoltre che l’impresa di investimento debba comunicare al cliente, qualora l’importo esatto del beneficio non possa essere accertato ex-ante, il relativo metodo di calcolo. L’importo esatto dovrà comunque essere comunicato ex-post su base personalizzata almeno annualmente.
Informativa sui rischi
L’Art. 48 del Regolamento Delegato prevede che l’impresa sia tenuta a fornire ai propri clienti una descrizione dei rischi degli specifici strumenti finanziari, basata sullo «status» e sul livello di conoscenza del cliente.
La descrizione dei rischi deve essere chiara e non fuorviante, evitando di evidenziare i benefici a discapito dei rischi ai quali il cliente potrebbe incorrere e deve contenere:
- il rischio associato,
- la volatilità del prezzo,
- eventuali limitazioni o impedimenti al disinvestimento,
- eventuali ulteriori obblighi per l’investitore,
- eventuali requisiti di «marginatura».
È da aggiungere, in questo contesto, del raggiungimento di un accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio circa lo slittamento ufficiale di un anno della data di entrata in vigore della MiFID II, spostata al 3 gennaio del 2018, e della data limite per il recepimento della normativa negli ordinamenti nazionali (luglio 2017). In Italia è stata avviata una consultazione pubblica relativa alle modifiche da apportare al TUF con riferimento alla MiFID II e del Regolamento (UE) n. 909/2014.
Link: Mifid 2: informativa alla clientela – Parte 1